iliad-accusa-vodafone-e-windtre:-ecco-le-decisioni-del-giuri

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La pubblicità di iliad sul premio ricevuto da Opensignal per la qualità del segnale è “in contrasto con l’articolo 2 del Codice” e il Giurì della Pubblicità “ne ordina la cessazione“. Così è stato deciso la settimana scorsa, ed ora lo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria – rende pubblica la motivazione dello stop richiesto da WindTre, Vodafone e TIM. Nella seconda parte della documentazione iliad accusa Vodafone e WindTre di violazione degli articoli del Codice di Autodisciplina in due spot pubblicitari.

LE MOTIVAZIONI DEL GIUR

Il Giurì ha accolto la richiesta di fermare la pubblicità di iliad in quanto si dichiara garante della comunicazione e non dei contratti, dunque non ritiene rilevante il contenuto degli accordi tra l’operatore telefonico e Opensignal. Il suo compito è piuttosto quello di garantire che ciò che viene comunicato ai consumatori corrisponda al vero.

Fatta questa premessa, il concetto di “disponibilità” pubblicizzato da iliad sui dati Opensignal risulta fuorviante, in quanto la percezione del pubblico è diversa dal significato tecnico attribuitogli dai report Opensignal. Il messaggio che passa non è dunque corretto, perché il consumatore quando sente parlare di “disponibilità della rete” pensa alla copertura territoriale, e non ad altri parametri come la percentuale di tempo di connessione alle reti più veloci.

Il Giurì giudica “importante per il consumatore capire le basi di riconoscimento di un primato rivendicato“, elemento ritenuto mancante nello spot dell’operatore. I messaggi pubblicitari devono dunque essere interrotti in quanto in contrasto con l’Art. 2 del Codice di Autodisciplina. A questa decisione iliad aveva risposto commentando:

Rispettiamo lo IAP. Restiamo convinti di aver operato in buona fede, dal momento che è un dato di fatto il premio ricevuto da Opensignal.

LE PARTI SI INVERTONO

E ora tocca a iliad segnalare al Giurì Vodafone e WindTre, in particolare riguardo le pubblicità sulla convergenza fisso-mobile Infinito Insieme ed il servizio WiFi Calling. L’accusa è contenuta nella stessa difesa depositata allo IAP dall’operatore francese: il Giurì si è già espresso contro iliad, l’udienza per trattare le eventuali inadempienze di Vodafone e WindTre si terrà invece il prossimo 14 marzo.

Vodafone: lo spot è quello di Infinito Insieme che, secondo iliad, viola gli artt. 2 e 15 del Codice di Autodisciplina (comunicazione commerciale ingannevole e comparazione). Nella pubblicità si fa riferimento al WiFi di casa stabile e inarrestabile, iliad afferma invece che basta una breve ricerca su Google per “trovare moltissime testimonianze negative di utenti che lamentano le continue interruzioni e addirittura la completa assenza del segnale WiFi“. Vodafone, dunque, dovrebbe fornire le prove dei dati e, in violazione all’art. 15 sulla comparazione, non può paralre di superiorità del servizio e di supremazia.

WindTre: qui gli articoli presi in considerazione sono il 2, 14 (denigrazione) e 15 e riguardano lo spot sul WiFi Calling che “ti consente di parlare anche dove la rete mobile non è disponibile, come seminterrati, capannoni ed edifici con mura spesse“. iliad accusa WindTre di diffamazione quando il testimonial Fiorello dice “Da me prende ovunque, da te? Ma dai, sei nella cuccia del cane?” affermando che si tratta di un messaggio fortemente denigratorio. In pratica, lo spot è contrario con l’articolo 2 in quanto fa passare un messaggio non veritiero, con l’articolo 14 perché denigra la concorrenza e con l’articolo 15 perché compara servizi non omogenei.

IAP: WINDTRE NON COLPEVOLE, VODAFONE S

17/04

Il Giurì ha rigettato l’istanza presentata contro WindTre con la pronuncia n. 12/2023 del 14 aprile scorso:

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata non è in contrasto con il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale

Di tono opposto la decisione per quanto riguarda Vodafone, ritenuta responsabile di comunicazioni commerciali ingannevoli con la pronuncia n. 11/2023 del 14 aprile scorso:

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni commerciali esaminate sono in contrasto con l’art. 2 C.A. limitatamente al claim “Il Wi-Fi di casa stabile e inarrestabile (…) per un segnale sempre perfetto” ed in questi limiti ne ordina la cessazione.”