
Nella graduatoria interna di istituto, nell’ambito dell’anzianità di servizio, si valuta anche il servizio svolto prima dell’immissione in ruolo. Si valuta solo il pre-ruolo riconosciuto ai fini della carriera?
Entro il prossimo 5 aprile, i dirigenti scolastici devono aver predisposto e pubblicato la graduatoria interna di istituto, redatta ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente-posto.
Qui il nostro speciale con tutte le info necessarie
Valutazione pre-ruolo
Il servizio pre-ruolo è valutato ai sensi del punto B, sezione A1, della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata al CCNI 2022/25.
In base alla succitata tabella, nella graduatoria interna di istituto (come nella mobilità d’ufficio) il servizio pre-ruolo è valutato per intero per i primi 4 anni, mentre il periodo eccedente è valutato 2/3, ossia:
- 3 punti ogni anno per i primi 4 anni
- 2 punti ogni anno dal quinto anno
Queste le regole e i criteri in base ai quali il succitato servizio viene valutato:
- l’anno di servizio si matura (e quindi si valuta), se è stato prestato un servizio (anche non continuativo) di almeno 180 giorni oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative;
- il servizio militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti del rapporto di lavoro, è valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale;
- è valutato come pre-ruolo (6 punti in caso di mobilità volontaria) il servizio prestato dai docenti di ruolo ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007 (quindi con incarico di supplenza al 30/06 o al 31/08);
- l’anzianità di servizio pre-ruolo è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali;
- il servizio non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole, ai sensi dei punti B1 della suddette tabelle A e B, è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e servizio militare/sostitutivo servizio civile;
- i periodi di congedo retribuiti e non, disciplinati dal decreto legislativo n. 151/2001 (congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale, congedi per la malattia del figlio), sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti;
- il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera;
- è valutato doppio il servizio prestato su sostegno, nel solo caso in cui il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto per posti di sostegno (e anche per le scuole speciali e/o a indirizzo didattico differenziato);
- nella graduatoria interna di istituto è valutato doppio il servizio prestato su sostegno ai soli titolari su sostegno;
- per la sola scuola primaria, il punteggio è raddoppiato in caso di servizio prestato in scuole di montagna, ai sensi della legge n. 90/1957.
A quanto sopra riportato, aggiungiamo le indicazioni presenti nella Premessa che precede le note alla tabella:
Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:
a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie
b) nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali
c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Avrei bisogno di sapere se il servizio pre-ruolo ai fini delle graduatorie interne di istituto si valuta in base agli anni conteggiati nella ricostruzione di carriera oppure si tiene conto del pre-ruolo generico (ovvero al di fuori della ricostruzione).
Come sopra riportato, il servizio svolto nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera, fatto salvo il servizio prestato: fino al 31/8/2008 nelle scuole paritarie primarie, che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie; nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali; nelle scuole secondarie pareggiate.
Pertanto, rispondiamo alla nostra lettrice, affermando che il servizio valutabile è quello riconoscibile ai fini della carriera, fermi restando i criteri e sopra riportati.